Condizioni generali di contratto di licenza software e di fornitura di servizi accessori

HECH ROMEO

1. Applicabilità delle Condizioni Generali di Contratto
Le presenti Condizioni Generali di Contratto unitamente alla Proposta d’Ordine (come di seguito meglio definita) disciplinano il rapporto contrattuale tra Intech s.r.l., con sede legale in Milano, Via Pasinetti, 7, Cod. Fisc./P.I. 08281340961 iscr. Reg. imprese di Milano (in prosieguo “INTECH”) ed il cliente indicato nella Proposta d’Ordine (in prosieguo il “Cliente”) avente ad oggetto le prestazioni specificate nella Proposta d’Ordine e la concessione del diritto di utilizzare il software la cui disponibilità giuridica appartiene a INTECH, le cui funzionalità e finalità sono meglio descritte nelle presenti Condizioni Generali del Contratto e nella Proposta d’Ordine. In prosieguo, con l’espressione il “Contratto” si intenderanno le presenti Condizioni Generali di Contratto, la Proposta d’Ordine e gli eventuali altri allegati, così come ogni modifica e/o allegato che sia aggiunto o possa essere aggiunto a completamento o modifica del Contratto stesso.

2. Disposizioni Preliminari

2.1 Le Condizioni Generali, la Proposta d’Ordine e gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2.2 In caso di difformità o contrasto tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e quanto previsto nella Proposta d’Ordine o negli allegati opererà il seguente ordine di prevalenza: (1) Proposta d’Ordine; (2) Condizioni Generali di Contratto; (3) gli allegati.

3. Definizioni
In aggiunta ai termini definiti altrove nel Contratto, ai fini del medesimo si definiscono:

“HECH ROMEO Project”: programma software di titolarità di INTECH che consente il caricamento di contenuti multimediali fruibili attraverso apparecchi televisori, monitor, smartphone e altri device anche attraverso pagina Web, Web App o App. I contenuti sono gestiti dal Cliente su gateway, server e cloud. Il predetto software viene installato da INTECH sul gateway o server di proprietà del Cliente (o nella disponibilità di quest’ultimo) anche con modalità remota ovvero reso disponibile al Cliente su gateway o server di proprietà o nella disponibilità di INTECH.

“HECH ROMEO Client”: programma software di titolarità di INTECH che consente la fruizione di contenuti multimediali attraverso apparecchi televisori, monitor, smartphone e altri device anche attraverso pagina Web, Web App o App. Il software viene reso disponibile al Cliente attraverso il sito internet reperibile all’URL hech.romeo.guide oppure hech.tv oppure altro portale di titolarità di INTECH, in area accessibile al Cliente a mezzo credenziali che saranno fornite da INTECH al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero verrà installato dal personale di INTECH in conformità a quanto concordato tra le parti ovvero sarà reso disponibile attraverso supporto hardware consegnato al Cliente da INTECH.
Le caratteristiche della rete e degli apparecchi televisori, monitor, smartphone e altri device per i quali è richiesta la messa a disposizione dei software devono corrispondere a quelle descritte negli allegati tecnici consegnati al Cliente.

“HECH ROMEO Cloud”: servizio di messa a disposizione al Cliente di spazio virtuale su server presso INTECH in cui saranno caricati i contenuti fruibili attraverso i software HECH ROMEO Project e Client, a prescindere dall’eventuale presenza di server, gateway o server cache presso il Cliente.

“Servizi HECH ROMEO”: servizi accessori tra i quali l’assistenza da remoto ovvero on site per l’installazione del software e configurazione degli apparecchi TV, monitor, server, players e della Web App, lo sviluppo del layout del progetto editoriale e grafico del materiale (testi, immagini e video) in seguito a riunione dedicata da tenersi entro tre mesi dalla data di conclusione del contratto, l’assistenza nel caricamento di materiale fornito dal cliente o sviluppato da INTECH (testi, immagini e video), lo svolgimento di corsi on line e/o on site destinati al personale del Cliente per l’utilizzo di HECH ROMEO Project e Client.

“Durata del Contratto”: il periodo di tempo indicato nella Proposta d’Ordine e/o negli allegati che sia relativo a prestazioni non istantanee. In assenza di diversa specificazione nella Proposta d’Ordine gli effetti non istantanei del Contratto decorrono dal mese immediatamente successivo la data di comunicazione al Cliente delle credenziali che consentono al medesimo l’accesso allo spazio virtuale a lui dedicato attraverso il servizio HECH ROMEO Cloud. La Proposta d’Ordine ovvero gli allegati possono prevedere che gli effetti del Contratto saranno sospesi per uno specifico intervallo di tempo: in questo caso la Durata del Contratto corrisponderà al periodo di tempo in cui il Contratto avrà prestato piena efficacia.

“Proposta d’Ordine”: il documento che riporta, tra gli altri dati, le specifiche dei software e dei servizi accessori che INTECH fornisce al Cliente.

“Parte/i”: INTECH e/o il Cliente.

4. Oggetto del Contratto

4.1. Attraverso la sottoscrizione della Proposta d’Ordine e del Contratto, INTECH mette a disposizione del Cliente i programmi HECH ROMEO Project e/o Client e/o lo spazio virtuale di cui
al servizio HECH ROMEO Cloud e/o i servizi accessori SERVIZI HECH ROMEO indicati nella Proposta d’Ordine per il tempo ivi precisato affinché il Cliente utilizzi tali programmi e spazi in conformità e per gli usi ai quali essi sono destinati, nei luoghi e per il numero di gateway o server, apparecchi televisori, monitor o altri Device tecnologicamente compatibili indicati nella Proposta d’Ordine. Le Parti possono convenire che la licenza d’uso dei software HECH ROMEO sia concessa a tempo indeterminato, fermo restando che tal caso e fino alla data di uso dei software il Cliente sarà tenuto a versare a INTECH l’importo annuale convenuto per il servizio HECH ROMEO Cloud i cui costi globali devono intendersi distribuiti sulle annualità di durata della
licenza. Nel caso in cui la licenza d’uso dei software HECH ROMEO e/o il servizio HECH ROMEO Cloud siano concessi a tempo determinato, alla scadenza del periodo concordato il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per analogo periodo di tempo – e così alle scadenze successive – salvo che una delle parti non invii all’altra a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a.r. comunicazione di disdetta almeno sei mesi prima della data di scadenza.

4.2. HECH ROMEO (Project e/o Client) viene concesso in licenza d’uso ed è escluso qualsiasi trasferimento anche parziale della proprietà del software e delle riproduzioni fotografiche o delle immagini grafiche facenti parte del programma. Di conseguenza il Cliente non potrà:
a) utilizzare il programma una volta decorso il termine di validità del Contratto;
b) utilizzare il programma per un numero di gateway, server, apparecchi televisori, monitor, players superiore rispetto a quanto indicato nella Proposta d’Ordine ovvero in luoghi diversi rispetto a quello/i indicato/i nella Proposta d’Ordine;
c) modificare il programma o parte di esso;
d) cedere il programma o il suo uso a terzi;
e) copiare il programma, se non per comprovati motivi di sicurezza o funzionalità operativa;
f) continuare a utilizzare il programma o parti di esso, ivi incluse le riproduzioni fotografiche o le immagini grafiche facenti parte del programma, successivamente al termine di efficacia del
Contratto.

Entro un mese dalla data di cessazione del contratto INTECH procederà alla rimozione dei programmi HECH ROMEO dai supporti hardware su cui sono stati installati (apparecchi televisori, monitor, server e ogni altro device tecnologico) e a tal fine concorderà con il Cliente la data in cui tale intervento verrà effettuato. Nel caso in cui il Cliente non dovesse consentire o dovesse ritardare tale attività di rimozione, il medesimo sarà obbligato a versare a INTECH un importo pari al corrispettivo mensile contrattualmente pattuito per ciascun mese in cui i programmi si troveranno ancora sui supporti hardware di cui sopra. Il costo per l’attività di rimozione dei programmi HECH ROMEO verrà addebitato al Cliente e ammonterà a Euro 20,00 oltre Iva per ciascun supporto hardware da cui il programma verrà rimosso oltre a un costo d’intervento fisso pari a Euro 200,00 per ogni uscita del personale incaricato da INTECH, da versare in via anticipata.

4.3. INTECH effettuerà la programmazione del gateway o server del Cliente e di quello sul quale verranno caricati i contenuti audiovisivi e multimediali i cui diritti (anche parziali) di utilizzazione competano al Cliente al fine di rendere tali contenuti fruibili attraverso apparecchi televisori, monitor, smartphone e/o altri devices. Le Parti convengono che in caso di sostituzione degli apparecchi televisori, monitor e/o altri devices ovvero di migrazione del programma HECH ROMEO Client su altri apparecchi, monitor e/o devices, le attività di trasferimento del programma dovrà essere effettuato da INTECH cui il Cliente dovrà versare per tale attività il corrispettivo previsto per l’esecuzione dell’attività di assistenza dai tariffari pubblicati da INTECH sul sito internet reperibile all’URL hech.romeo.guide oppure hech.tv oppure altro portale di titolarità di INTECH e, in mancanza, dal Contratto quali costi per i servizi accessori o di assistenza.

4.4. Il Cliente potrà modificare i contenuti messi a disposizione dei propri utenti caricati negli spazi virtuali di cui al servizio HECH ROMEO Cloud fermo restando che INTECH non potrà essere
ritenuta responsabile per qualsiasi conseguenza dannosa possa derivare dalle suddette modifiche e che le operazioni di ripristino della configurazione esistente al momento della modifica si intenderanno a carico del Cliente.

5. Servizi accessori e di assistenza.

5.1. INTECH effettuerà le attività Servizi HECH ROMEO indicate nella Proposta d’Ordine con le modalità e per il numero di ore ivi precisati. Esaurito il numero di ore indicato nella Proposta d’Ordine INTECH effettuerà le attività richieste dal Cliente a fronte del riconoscimento da parte di quest’ultimo di un corrispettivo, ove non diversamente previsto, di Euro 72,00 (oltre IVA) per ciascuna ora/persona impiegata da INTECH nell’esecuzione delle attività richieste.

5.2. Per il caso in cui il Cliente abbia richiesto assistenza on site, le ore di trasferta del personale di INTECH verranno conteggiate ai fini del calcolo del raggiungimento del monte ore previsto dalla tipologia Servizi HECH ROMEO indicata nella Proposta d’Ordine ovvero per la determinazione del corrispettivo dovuto in caso di superamento del suddetto monte ore. Nello svolgimento del servizio di assistenza on site il Cliente dovrà assicurare la presenza e la collaborazione di un proprio tecnico IT e/o manutentore e/o di un proprio antennista purché certificati presso il circuito denominato “Antennisti e Impiantisti TV Hotel”.

6. Corrispettivo

6.1. Il Cliente si impegna a pagare a INTECH le somme stabilite nella Proposta d’Ordine ovvero dalle presenti Condizioni Generali di Contratto: ove non diversamente stabilito nella Proposta d’Ordine, il corrispettivo dovrà essere versato all’atto della sottoscrizione del Contratto ovvero alla data di inizio di ciascun periodo contrattuale concordato ovvero, in caso di prestazioni di assistenza da parte di INTECH che non siano ricomprese nei corrispettivi periodici, nel termine indicato nel singolo ordine. In caso di pagamenti tramite SSD (o sistema analogo) il relativo costo verrà addebitato al Cliente.

6.2. Oltre al corrispettivo pattuito il Cliente dovrà versare a INTECH le spese necessarie in caso di trasferta per l’esecuzione dei Servizi, previa emissione della relativa fattura da parte di INTECH e salvo il diritto del Cliente alla verifica delle spese di trasferta come fatturate. E’ facoltà del Cliente offrire vitto e alloggio al personale di INTECH qualora l’intervento di assistenza richieda la permanenza in loco del personale di INTECH – anche considerata l’ubicazione geografica del Cliente – superiore alle otto ore inclusi i tempi di trasferta.

6.3. Il Cliente non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento delle somme dovute a INTECH – salvo che in caso di nullità, annullabilità o rescissione del contratto – fermo restando il diritto di ottenere la restituzione una volta che dovesse essere accertato che tali somme non erano dovute.

6.4. In caso di inadempimento da parte del Cliente all’obbligo di pagamento del corrispettivo o di parte di esso INTECH potrà sospendere l’esecuzione delle prestazioni o di parte delle prestazioni poste a suo carico dal Contratto, senza che ciò comporti perdita o rinuncia di INTECH al corrispettivo dovuto per le prestazioni sospese. Nel caso in cui INTECH dovesse optare per la risoluzione del Contratto il Cliente dovrà restituire a INTECH qualsiasi materiale consegnatogli da quest’ultima e autorizza pertanto sin d’ora INTECH ad accedere ai luoghi ove tale materiale si trovasse e ad asportare il materiale medesimo.

6.5. In caso di ritardo o mancato pagamento delle somme dovute dal Cliente INTECH addebiterà a quest’ultimo una somma parti a Euro 40,00 per ciascun ritardo a titolo di gestione amministrativa dell’insoluto.

7. Diritti di proprietà industriale e creativa
Il presente Contratto non implica, salvo espresse previsioni in esso contenute, il trasferimento ad alcuna delle Parti della titolarità di licenze o altri diritti d’uso su marchi, brevetti, copyright od altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale (i “Diritti di Proprietà Intellettuale”) – incluso il know-how e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed organizzative – suscettibili di protezione legale ai sensi delle norme applicabili, che siano stati messi a disposizione o comunque comunicati dall’altra parte nell’ambito del presente rapporto.

8. Riservatezza

8.1. Le Parti si impegnano reciprocamente, anche per il periodo successivo alla cessazione di efficacia del Contratto, a trattare come confidenziali le informazioni tecniche, commerciali,
organizzative e finanziarie (le “Informazioni Riservate”) ricevute per il corretto adempimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto ed a non rivelarle a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra Parte né ad usarle per fini diversi da quelli previsti nel presente Contratto.

8.2. Il presente obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che sono generalmente conosciute dal pubblico senza che ciò sia dipeso da un atto o una omissione della Parte che le ha ricevute, alle informazioni che ciascuna Parte debba comunicare a terzi ai fini dell’esecuzione delle prestazioni del Contratto, né alle informazioni la cui divulgazione sia imposta dalla legge e/o da norme regolamentari, da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria oppure da una richiesta dalla Pubblica Autorità in genere.

9. Legge applicabile e Foro competente

9.1. Il presente Contratto, così come qualunque altro accordo con esso connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana.

9.2. Tutte le controversie relative al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, saranno deferite alla competenza esclusiva del
Foro di Milano.

INTECH S.R.L.